Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), introdotto dall’art. 12 del decreto legge n. 179 del 2012, costituisce l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l’assistito.
Il FSE, istituito dalle regioni e dalle province autonome, mira al raggiungimento di diverse finalità:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti a prestazioni di natura sanitaria erogate sia nell’ambito del Servizio sanitario nazionale che al di fuori dello stesso (art. 3, decreto ministeriale 7 settembre 2023):
– dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati);
– referti medici (referto di laboratorio, referto di radiologia, referto di specialistica ambulatoriale, referto di anatomia patologica);
– verbali pronto soccorso;
– lettere di dimissione;
– prescrizioni specialistiche e farmaceutiche;
– cartelle cliniche;
– erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN;
– vaccinazioni (scheda singola di vaccinazione, certificato vaccinale);
– erogazione di prestazioni di assistenza specialistica;
– dati delle tessere per i portatori di impianto;
– lettera di invito per screening.
Oltre ai dati e documenti sopra indicati, il FSE contiene due specifiche sezioni dedicate rispettivamente al profilo sanitario sintetico e al taccuino personale dell’assistito.
Profilo sanitario sintetico
Il profilo sanitario sintetico, o «patient summary», è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal Medico di medicina generale (MMG) e dal Pediatra di libera scelta (PLS) che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta.
La finalita’ del profilo sanitario sintetico è di favorire la continuita’ di cura, permettendo un rapido inquadramento dell’assistito al momento del contatto con i servizi sanitari, fermo restando il rispetto del diritto di oscuramento esercitato dall’assistito.
In nessun caso l’accesso al profilo sanitario sintetico consente da parte di soggetti diversi dall’assistito, la consultazione di documenti oscurati.
In caso di variazione del MMG/PLS, il nuovo MMG/PLS redige un nuovo profilo sanitario sintetico.
I precedenti profili sanitari sintetici sono conservati dalla regione o dalla ASL territorialmente competente all’epoca della loro redazione, in quanto titolare del trattamento dei dati ivi contenuti, e sono consultabili dall’assistito o dal suo delegato. (art. 4, decreto ministeriale 7 settembre 2023).
Taccuino personale dell’assistito
Il taccuino personale dell’assistito è una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dall’assistito.
I dati e i documenti inseriti nel taccuino personale dell’assistito sono informazioni non certificate e devono essere distinguibili da quelle inserite dai soggetti preposti (ASL, strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, strutture sanitarie accreditate con il SSN e servizi socio-sanitari regionali, strutture sanitarie autorizzate, esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia).
L’assistito è responsabile dell’esattezza e dell’eventuale aggiornamento dei dati e documenti inseriti nel taccuino personale.
La regione di assistenza è titolare del trattamento dei documenti del taccuino personale, ivi compresa l’adozione delle relative misure di sicurezza e la sua conservazione, fermo restando che al predetto titolare non è consentita la consultazione dei dati ivi contenuti. (art. 5, decreto ministeriale 7 settembre 2023).